Ricevere la notifica di un atto di precetto è sicuramente una situazione sgradevole che dà inizio ad un periodo di forte ansia e preoccupazione. Questo atto giudiziario è, sostanzialmente, un documento formale con il quale il creditore intima legalmente il debitore a pagare entro una data precisa, prima di andare incontro al pignoramento dei beni.
In questo articolo analizziamo più da vicino cos’è un atto di precetto e quali sono le sue caratteristiche principali.
Atto di precetto: cos’è e quali elementi contiene
Ricevere un atto di questo tipo significa trovarsi in una fase complicata, poiché la notifica dell’atto di precetto è l’ultimo passaggio del creditore prima che si avvii effettivamente una procedura di pignoramento dei beni del debitore.
Insomma, l’atto di precetto è un’intimidazione legale formale che il creditore invia al debitore per ottenere forzatamente il pagamento di un debito non saldato. Questo pagamento deve avvenire entro un tempo limite massimo di 10 giorni dalla notifica dell’atto, altrimenti si passerà al pignoramento effettivo.
La notifica di questo atto è, infatti, l’ultimo avviso: se non si soddisfa la richiesta del creditore entro il termine stabilito (10 giorni) il conto, i beni e la casa potranno essere pignorati.
Quali sono gli elementi presenti nell’atto di precetto?
Per essere valido, l’atto di precetto deve contenere elementi essenziali stabiliti dal Codice Civile. La mancanza di uno di questi requisiti rende automaticamente l’atto nullo o inefficace.
L’atto deve presentare:
● Indicazione del titolo esecutivo, su cui si basa il credito ( es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale)
● Indicazioni delle parti, (creditore e debitore) indicando anche il codice fiscale, la residenza o il domicilio legale
● Importo esatto del debito da saldare
● L’intimidazione a pagare entro un certo termine stabilito (solitamente non meno di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto) e l’avvertimento, che se non si adempirà all’obbligo di pagamento entro il tempo stabilito si procederà con l’esecuzione forzata (es. pignoramento)
● Indicazione per il giudice competente per l’esecuzione
● La firma dell’avvocato e del creditore
Se il documento manca anche solo in uno di questi requisiti formali previsti dalla legge, l’atto risulta nullo e può essere contestato o sospeso impedendo al creditore di procedere con il pignoramento dei beni del debitore.Tutto ciò deve avvenire però in tempi celeri a partire dal momento della notifica.
La notifica dell’atto di precetto
Come avviene?
La notifica dell’atto è un passaggio fondamentale perché è proprio da questo momento che iniziano a decorrere i tempi utili entro i quali saldare il debito o contestare. Per legge un atto di precetto può essere notificato:
● A mano dall’ufficiale giudiziario che lo consegna personalmente al debitore o a un familiare convivente. In caso di assenza, lo può lasciare ad un vicino di casa o al portiere dello stabile che dovranno firmare una ricevuta.
● Via PEC, se il debitore è obbligato a possederne una (es. professionisti e aziende)
● Tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del debitore.
Se l’atto di giacenza è stato rilasciato secondo le modalità previste, anche se il debitore non dovesse ritirare l’atto, questo si considera notificato regolarmente. Dal momento della notifica inizia a decorrere il tempo limite dei 10 giorni durante i quali si può pagare il debito o agire per vie legali.
Importantissimo è non ignorare la notifica dell’atto di precetto poiché questo vorrebbe dire lasciare il via libera automatico alla procedura esecutiva.
Dove viene presentata la notifica?
La notifica dell’atto di precetto deve essere presentata al domicilio del debitore o nel luogo indicato dal titolo esecutivo. Se esiste un domicilio legale o un domicilio digitale eletto dal debitore l’atto va notificato lì; al contrario, in mancanza di questi, l’ufficiale giudiziario notificherà presso la residenza anagrafica del debitore o presso il suo luogo di lavoro. Qualora non fosse possibile la consegna diretta, l’atto verrà notificato presso la casa comunale o l’ufficio postale per compiuta giacenza.
Quando viene notificato l’atto?
Il precetto rappresenta solo l’ultima fase della procedura legale iniziata con un titolo esecutivo come una sentenza o un decreto ingiuntivo.
Dal momento del decreto ingiuntivo il debitore ha 40 giorni di tempo per saldare il suo debito o opporsi, altrimenti il decreto si trasforma in titolo esecutivo e il creditore può presentare l’atto di precetto. Non è raro che il creditore, per abbreviare i tempi della procedura, presenti il precetto contestualmente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Le spese dell’atto di precetto: chi paga?
Poiché fanno parte dei soldi spesi dal creditore per ottenere il pagamento, i costi dell’atto di precetto sono a carico del debitore. Questi comprendono complessivamente:
● Il capitale e gli interessi;
● la parcella dell’avvocato che redige il documento;
● le spese vive di notifica per l’invio dell’atto a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario;
● i diritti di copia e bolli eventuali.
Il debitore quindi dovrà pagare il debito più tutte le spese di procedura, rimborsando completamente il creditore che ha il diritto di riprendere i suoi soldi. Tuttavia, se l’atto dovesse risultare irregolare o presentare vizi di forma, il debitore potrà chiedere al giudice una riduzione o l’esclusione da tali spese.
Mediamente, il totale della spesa si aggira intorno ai 200/400 euro, ma questo può variare a seconda dell’ammontare del credito da recuperare o se la procedura richiede passaggi aggiuntivi come ricerche patrimoniali o ulteriori notifiche. Queste spese vengono anticipate dal creditore ma per legge devono essere successivamente rimborsate dal debitore.
Prescrizione e scadenze: quali sono i termini dell’atto di precetto?
Un atto di precetto ha una validità di 90 giorni entro i quali il creditore deve avviare l’esecuzione forzata, altrimenti scade perdendo la sua efficacia e deve essere rinnovato e notificato nuovamente.
La prescrizione del titolo esecutivo, invece, viene calcolata in base alla natura del credito da recuperare:
● 5 anni per i crediti periodici come bollette o canoni;
● 10 anni per crediti di natura contrattuale;
● prescrizioni diverse per titoli specifici tipo cambiali o assegni.
In definitiva l’atto di precetto ha una scadenza a 90 giorni ma, fino alla prescrizione del titolo esecutivo resta valido il diritto a procedere esecutivamente.
Conclusione
Insomma, ignorare un atto di precetto vuol dire andare incontro al pignoramento dei propri beni. Oltre a questo, il debitore subisce anche l’aumento del debito causa spese legali e interessi, l’iscrizione in Centrale Rischi ,compromettendo le possibilità di accedere a nuovi finanziamenti, e azioni esecutive cumulative se i creditori sono più di uno.
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